Convertito in legge il D.L. n. 59/2016: le novità

Convertito in legge il D.L. n. 59/2016: le novità
29 Settembre 2016: Convertito in legge il D.L. n. 59/2016: le novità 29 Settembre 2016

Approvato in via definitiva alla Camera e finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge n. 119/16 del 30 giugno 2016 di conversione del D.L. 59/16 del 3 Maggio 2016 che ha introdotto l'istituto del "pegno mobiliare non possessorio" nonché importanti novità in materia di esecuzione forzata e nelle procedure concorsuali. In sede di conversione il decreto legge ha subito importanti modifiche. Brevemente i tratti salienti. 1) E’ stato ampliato e dettagliato nel funzionamento, pur rimanendo l'impostazione disciplinata del decreto legge, l’istituto del "Pegno mobiliare non possessorio": si estende, infatti, la possibilità di costituire un pegno sui beni immateriali e sui crediti in relazione ai quali è stata istituita una procedura di contestazione e/o opposizione in favore del debitore. E’ stato stabilito che la registrazione al registro informatizzato ha come unico scopo l'efficacia verso terzi. E’ stato, infine, previsto che, in caso di mancato pagamento, il creditore può autonomamente decidere di: a) vendere direttamente il bene; b) cedere i crediti a terzi; c) concedere in locazione il bene mobile; d) tenere il bene per se con auto-assegnazione dello stesso. 2) Per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili costituiti in garanzia: "Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca ... può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore ... della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore ..." la Legge n. 119/2016 ha previsto che la banca, in caso di inadempimento del debitore, potrà vendere direttamente il bene immobile senza passare per il tramite di una procedura esecutiva. E’ stato, inoltre, specificato che, per inadempimento, deve intendersi il mancato pagamento di 9 rate (precedentemente erano previste tre sole rate) anche non consecutive, che diventano 12 in caso il credito sia stato già rimborsato in misura superiore all'85%. 3) E’ stato confermato senza importanti novità il "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi". 4) L'art. 4 della Legge n. 119/2016 è stato dedicato in via esclusiva all’"espropriazione forzata", ed in particolare: - all'articolo 492, terzo comma c.p.c. in materia di pignoramento è stato aggiunto il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile»; - sono stati previsti al massimo tre esperimenti di vendita, all’esito dei quali il "giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo"; - ha risolto per vie brevi il problema della consegna dei mobili e/o documenti posti all'interno dell'immobile venduto all'asta: " ... il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero ... di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, .... Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione"; - ha previsto la possibilità di riparto parziale delle somme non contestate; - ha introdotto l’istituto della revocatoria semplificata: la nuova revocatoria prevista dall'art. 2929-bis c.c. - introdotta con Decreto Legge del 27/06/2015, n. 83 - viene modificata nei commi 2 e 3; - in ordine alle modalità di liberazione dell'immobile è stato ora disposto che "Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile"; - ha precisato che i professionisti delegati alle vendite dovranno essere iscritti in un apposito registro ed avere assolto a specifici obblighi di formazione.

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